Di Giuseppe Semeraro

L’apertura anticipata delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), fissata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, ha generato un corto circuito normativo che penalizza pesantemente i docenti che stanno frequentando percorsi di specializzazione o abilitazione all’estero.

Mentre per i titoli conseguiti in Italia la norma garantisce una finestra di respiro, per chi guarda fuori dai confini nazionali la porta si chiude anticipatamente. Vediamo perché, analizzando nel dettaglio l’Articolo 7 dell’ordinanza.


La disparità di trattamento: Titoli Italiani vs Titoli Esteri

L’ordinanza traccia una linea di demarcazione netta tra chi frequenta percorsi accademici in Italia (come il TFA Sostegno) e chi ha scelto la via estera.

1. Titoli Italiani: Riserva fino a Giugno

Secondo l’Art. 7, comma 4, lett. e), punto i), possono inserirsi con riserva nella prima fascia tutti coloro che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Lo scioglimento della riserva avverrà poi con un’apposita istanza telematica tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026.

2. Titoli Esteri: Il muro del 16 Marzo

Per i titoli conseguiti all’estero, la disciplina cambia radicalmente. Ai sensi dell’Art. 7, comma 4, lett. e), punto ii), l’inserimento con riserva di riconoscimento è concesso solo a due condizioni tassative da possedere entro la data di scadenza delle domande (16 marzo 2026):

  • Aver già conseguito il titolo nel Paese estero.
  • Aver già presentato la domanda di riconoscimento in Italia all’Ufficio competente entro il termine del 16 marzo.

Il Verdetto: Chi sta attualmente frequentando un corso all’estero e non otterrà il diploma finale entro il 16 marzo 2026, non può legalmente inserirsi con riserva. Non esiste per i titoli esteri la possibilità di “attesa conseguimento” fino a giugno prevista invece per i percorsi italiani.


Le conseguenze di un inserimento errato

È fondamentale che i docenti non cadano nell’errore di forzare l’inserimento. L’Ordinanza è severissima su questo punto:

  • Dichiarazioni Mendaci: L’aspirante che dichiara il possesso di titoli non ancora conseguiti (fuori dai casi di riserva permessi) incorre nell’esclusione dalle graduatorie per tutto il periodo di vigenza.
  • Effetto a catena: Se il docente dovesse stipulare un contratto basato su un inserimento indebito, l’istituzione scolastica, in sede di controllo (Art. 8), dovrà procedere al licenziamento immediato e alla dichiarazione del servizio come “prestato di fatto e non di diritto” (nessun punteggio accumulato).

Una criticità figlia dell’anticipo delle GPS

Questa situazione di oggettiva disparità è frutto della scelta politica di anticipare la finestra di aggiornamento (23 febbraio – 16 marzo) rispetto al passato. Tradizionalmente, le GPS venivano aggiornate tra maggio e giugno, permettendo a molti corsisti all’estero di concludere i percorsi e presentare istanza di riconoscimento in tempo utile.

Questo “disallineamento temporale” non tiene conto dei calendari accademici internazionali, creando una barriera d’accesso che prima non esisteva.

Cosa fare?

Allo stato attuale della normativa, non vi sono margini di manovra amministrativa. Chi si trova in questa condizione di esclusione “forzata” ha come unica via il ricorso giurisdizionale al T.A.R. (entro 60 giorni) o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni) per contestare la legittimità dell’Ordinanza nella parte in cui crea questa discriminazione.


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